Onorevoli Colleghi! - Nella XIV legislatura è iniziato l'iter parlamentare del disegno di legge governativo (atto Camera n. 5983) presentato conseguentemente all'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese. Tale iter non ha avuto conclusione e per tale ragione ripresentiamo, nella attuale legislatura, il testo integrale della relazione e degli articoli:

      «Il 27 maggio 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Moderatore della Tavola Valdese hanno firmato l'intesa tra la Repubblica italiana e la Tavola Valdese, modificativa dell'intesa firmata il 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, la quale aveva apportato integrazioni alla prima intesa con la Tavola Valdese, firmata il 21 febbraio 1984 e approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.
      L'integrazione del 1993 ha consentito di inserire la Tavola Valdese tra i soggetti che partecipano al riparto della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, limitatamente alle somme derivanti da scelte operate in suo favore dai contribuenti.
      Ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449, la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, su richiesta avanzata dal Moderatore della Tavola Valdese, il 24 giugno 2004 ha predisposto, unitamente alla delegazione della Tavola Valdese, il testo di intesa che si sottopone all'approvazione da parte del Parlamento, al fine di consentire alla Confessione

 

Pag. 2

religiosa di partecipare all'ulteriore riparto delle somme risultanti dalle scelte inespresse assegnate in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti (ridistribuite attualmente tra lo Stato, la Chiesa cattolica, l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e la Chiesa evangelica luterana in Italia).
      La modifica apportata avrà decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa.
      L'intesa firmata il 27 maggio 2005 modifica il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa del 1993, mentre il corrispondente comma 3 dell'articolo 4 della relativa legge di approvazione viene modificato con il presente disegno di legge.
      Non si produce la relazione tecnica in quanto il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato».
 

Pag. 3